Superbonus 110% e Ventilazione Meccanica Controllata: Enea la Include nell’Ecobonus
Finalmente la ventilazione meccanica controllata VMC è stata ammessa all’ecobonus e superbonus 110%. Lo annuncia l’ENEA con una nuova FAQ pubblicata il 13 maggio 2021 sul sito efficienzaenergetica.enea.it.
Ma attenzione, ci sono delle verifiche da fare…
La FAQ 16.D che fa capo al comma 347 della Legge Finanziaria 2007, risponde a questa domanda:
Ecco la risposta dell’ENEA ai due quesiti, uno relativo alla concomitanza dell’installazione della VMC a quella di un cappotto termico, anche come elemento correttivo rispetto alla presenza di muffa sui ponti termici, l’altro alla sostituzione del generatore di calore.
Relativamente all’installazione di impianti di “Ventilazione Meccanica Controllata” (VMC) nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, si rappresenta quanto segue: In via preliminare si ricorda che, ai sensi del paragrafo 2.3, punto 2, dell’Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788.
Si ritiene tuttavia che, qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, i sistemi di VMC rappresentino una valida soluzione tecnica.
In tali condizioni, pertanto, tali sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati. Al fine di verificare la condizione sopra indicata, ovvero che la VMC rappresenti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto interministeriale 06 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto.
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Tale relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici, come sopra indicato, un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete. Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
Inoltre, a prescindere da quanto sopra riportato, si ritiene che i sistemi di VMC possono accedere alle citate detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati.
In tal caso i sistemi di VMC risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti.
Anche per tale casistica, il sistema di VMC installato deve garantire un risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete. Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del suddetto “decreto requisiti tecnici” nei casi da esso previsti.
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Cosa ne pensi in merito alla verifica? La discussione nei commenti in basso è già iniziata.
Fonte: FAQ 16.D ENEA
Era una cosa che gia’ pensavo e sapevo e che in parte era gia’ trapelata da parte dell’ENEA.
La VMC e’ sicuramente sempre utile, in particolar modo in caso di interventi di coibentazione su edifici storici o assimilati nei quali non e’ possibile intervenire dall’esterno e, conseguentemente, non e’ possibile eliminare i ponti termici lungo il perimetro dei solai.
E’ un vero peccato, tuttavia, che i massimali di spesa debbano rimanere invariati.
Informazione utile e tempestiva. Ottima notizia, in effetti era una grossa carenza non prevedere la detraibilità anche per la VMC
Pure un’altra asseverazione?? Io non so più che dire….Ma non potevano inserirla e basta?Ma chi si mette a fare la relazione che la VMC è l’UNICA soluzione? dai, ma per favore. Continuano a complicare le cose. Il Superbonus tra un anno finisce e ancora stiamo a pubblicare i chiarimenti sulle FAQ. Deprimente
Concordo con te
Sarà dura dimostrare un risparmio energetico con la VMC (anche con recuperatore) rispetto alla situazione senza VMC…
Inoltre occorrerà un controllo dell’umidità relativa sulla VMC, altrimenti come fai a tenere l’umidità relativa sotto certi valori affinchè non si verifichi presenza di muffa sui ponti termici?
Qui scatta comunque la verifica agli elementi finiti dei ponti termici. Per questo, chi volesse, abbiamo un corso di 12 ore a disposizione.
“Tale relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici, come sopra indicato, un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete.” Ma perchè complicare inutilmente le cose? Capisco che non abbiano previsto un limite di spesa dedicato, è una questione di fondi a disposizione che non ci sono più mi spiegava una parlamentare, ma questa relazione richiesta da ENEA è una cosa senza senso. Non sarebbe stato più semplice, ed utile, indicare una serie di requisiti da rispettare (ad es. sull’efficienza del ricuperatorie)?
Sono d’accordo, staremo a vedere…