Edifici a Energia Quasi Zero e Ristrutturazione Importante di Primo Livello: Quando c’è l’Obbligo?

Dal 2021 tutti i nuovi edifici residenziali o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello dovranno essere progettati e costruiti come edifici a energia quasi zero. Alcune regioni e provincie autonome hanno anticipato tali scadenze.

Questo è quello che leggiamo ormai da un pò di tempo ovunque.

Gli edifici pubblici devono essere progettati e costruiti a energia quasi zero già dal 2019.

Ma dov’è scritto questo obbligo?

Ma se c’è questo obbligo, quando occorre raggiungere la classificazione di edificio a energia quasi zero?

Ma quali sono i requisiti che deve avere un edificio per essere classificato nzeb?

Cerchiamo di scoprirlo insieme.

NZEB e Ristrutturazioni Importanti di Primo Livello

I requisiti per gli edifici a energia quasi zero (nzeb) sono indicati nel DM 26 giugno 2015, Decreto Requisiti Minimi, Allegato 1, capitolo 3.4.


3.4 Edifici a energia quasi zero

  1. Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:

a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;

b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.


Il Dlgs 192/05 e ss.mm. (DL 63/2013 art. 5 modificato da legge 90/2013 che aggiunge art. 4 bis al Dlgs 192/05), introduce, a partire dal 1 gennaio 2021, l’obbligo degli edifici a energia quasi zero anche per gli edifici privati di nuova costruzione.

Due anni dopo dalla legge 90/2013, il decreto attuativo DM 26 giugno 2015, decreto requisiti minimi, introduce la definizione di energia quasi zero inglobando anche le ristrutturazioni importanti di primo livello.

A questo punto, dovendo rispettare il DM 28/2011 sulle rinnovabili, Allegato 3, comma 1, lettera c) copertura 50% rinnovabili per consumi previsti per somma acs, riscaldamento e raffrescamento, scatta in questo caso, in maniera indiretta, a mio parere, il requisito ulteriore della ristrutturazione rilevante, ovvero quella su edifici con superficie maggiore di 1000 mq o demolizione e ricostruzione, così come definito dallo stesso DM 28/2011.

Pertanto, detto quanto sopra, a partire dal 1 gennaio 2021:

Per tutti i nuovi edifici privati, demolizioni e ricostruzioni e ristrutturazioni rilevanti (che chiamerei ristrutturazioni importanti di primo livello con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati), dovrò raggiungere la classe di edificio a energia quasi zero ovvero rispettare i requisiti indicati nel decreto requisiti minimi (DM 26 giugno 2015) Allegato 1, capitolo 3.4?

Qual è la tua interpretazione a riguardo?

ATTENZIONE! Leggi gli ulteriori approfondimenti sulla ristrutturazione impiantistica qui sotto, nei commenti a questo articolo.

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Risposte

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  1. E quindi secondo te un edificio in condominio di 1.300mq totali a Milano dove per beneficiare del Superbonus 110% installiamo il famoso cappotto e sostituiamo finestre e caldaie rientra nella necessità nZeb?

      1. La modifica sostanziale dell’impianto si verifica anche se non modifico tutto il sottosistema impiantistico. Vedi FAQ MISE ver. 2 2016 di cui più sotto tra i commenti.

    1. Dipende innanzi tutto dalla legge regionale Lombardia.

      Poi anche dal tipo di ristrutturazione dell’impianto. E’ una ristrutturazione integrale dell’impianto o parziale?

      Ti rimando alle definizioni ufficiali e FAQ MISE versione 2 (agosto 2016).

      DM requisiti minimi 26 giugno 2015, Pag. 09, Punto 1.4.1, Comma 3

      Cosa si intende con ristrutturazione dell’impianto termico?

      La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d.lgs. 192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.

      Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:

      • sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);
      • sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.
      1. Secondo la definizione e quella FAQ del MISE (che secondo me invece di chiarire la definizione del decreto la complica introducendo altri dubbi) mi sembra abbastanza chiaro che se, in una singola abitazione, sostituisco la caldaia con una PDC o con un ibrido PDC+caldaia, senza toccare emissione e distribuzione, non sto facendo ristrutturazione dell’impianto.

        Ma se, in aggiunta, per sopperire ad un eventuale ammanco di un paio di kW di potenza dei terminali esistenti:
        1) integro degli elementi radianti
        oppure
        2) metto una termoventilante nel disimpegno, con batteria scaldata dalla PDC, che distribuisce agli ambienti attraverso bocchette di immissione?

        In u no o entrambi questi casi come interpretare quel “sottosistema di distribuzione e/o emissione?” E’ modifica sostanziale e quindi ristrutturazione dell’impianto?

        1. Sì esatto, quella “e/o” io la interpreto che se alla sostituzione del generatore, combini la sostituzione del sottosistema di distribuzione o emissione (quindi o uno o l’altro) allora sei in modifica sostanziale.

          1. ok, ma a tuo parere ‘aggiungere’ uno o due radiatori, o una termoventilante, ai terminatii esistenti (che rimangono li dov’erano), significa ‘sostituire’ (è questo il termine esatto usato nel chiarimento mise)? Secondo me no

  2. Ciao andre, sarebbe bello avere una tua consiglio sul sistema costruttivo blocchi cassero legno cemento

      1. Ci sono casi in abitazioni con questo sistema, che si ritrovano grosse problematiche di condensa sui vetri e nel perimetro del serramento a volte al punto di ritrovarsi rivoli di acqua che scende sulla parete sottostante …. per ovviare a questa problematica ventilazione controllata? Deumidificazione?

        1. Occorre analizzare il caso specifico, il tipo di infisso e come sia stata progettata ed effettuata la posa di quest’ultimo. Nonchè la gestione dell’edificio, vedi livelli di umidità relativa interna.

  3. Ok per l’edificio nZEB per nuove costruzioni e ricostruzioni ma per la ristrutturazione è quasi impossibile… Provate a riuscirci isolando il 60% (ovviamente sostituendo impianti termici e integrando con impianto fotovoltaico – solare termico.)

        1. per cui senza sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione) non si è nel primo livello, anche nel caso di intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza >50 % della superficie disperdente lorda. Quindi non c’è l’obbligo di progettare edifici a energia quasi zero (nzeb).

          1. Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:

            a) sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);

            b) sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.

            ATTENZIONE punto b): se sostituisco una caldaia a condensazione con una pompa di calore elettrica cambiando il sistema di distribuzione, ma non quello di emissione, sembrerebbe non essere in ristrutturazione importante di primo livello.

            La e/o, infatti, sembra non escludere mai il sottosistema di emissione. In realtà leggendo bene il punto b), quella distribuzione o emissione la intendo come o una o l’altra.

          2. Se manca la sostituzione del sistema di emissione non è ristrutturazione di impianto

          3. Sì hai ragione certo, la e/o nella FAQ MISE sembra non escludere infatti la sostituzione del sottosistema di emissione, ma in realtà leggendo bene, quella “o” parrebbe proprio dire o distribuzione o emissione (oltre che entrambi ovviamente per la “e”).

          4. Scusate se mi intrometto. Quindi, se non ho capito male, se sostituisco una caldaia con una pdc, cambio la distribuzione ma lascio i radiatori mandandola ad alta temperatura in un appartamento e lo coibento per più del 50% rimango in secondo livello! mi sorge una domanda, ma in un condominio per esempio di 10 unità immobilari, dove 9 condomini sostituiscono solo il generatore di calore, mentre uno fa l’intero impianto mettendo una pdc con radiante a pavimento, in che tipo di verifiche si incombe?

          5. Andrea, Luca, vi leggo in sintonia sull’interpretazione di “modifica sostanziale” quindi vi chiedo:
            sostituzione generazione+emissione: modifica sostanziale
            sostituzione generazione+distribuzione: NO modifica sostanziale
            sostituzione distribuzione+emissione: modifica sostanziale?
            sostituzione generazione+distribuzione+emissione: modifica sostanziale. E in cosa differisce dal caso “a”? c’è forse differenza tra “sostituzione contemporanea” e “sostituzione combinata”?

          6. @Andrea io la definizione del punto b) di cui alla FAQ MISE la leggo così:

            – sostituzione generazione + distribuzione + emissione = modifica sostanziale
            – sostituzione generazione + distribuzione = modifica sostanziale
            – sostituzione generazione + emissione = modifica sostanziale

            La sostituzione del generatore ci deve essere sempre.

            Ovviamente scrivo sostituzione generazione per abbreviare, ma intendo sostituzione della tipologia di generatore, anche con cambio di vettore energetico (come scritto nella FAQ MISE).

          7. Andrea Ursini Casalena, non sono pienamente d’accordo con la tua ultima risposta,
            che riporto:
            “– sostituzione generazione + distribuzione + emissione = modifica sostanziale
            – sostituzione generazione + distribuzione = modifica sostanziale
            – sostituzione generazione + emissione = modifica sostanziale
            La sostituzione del generatore ci deve essere sempre.”

            sul primo caso, quello relativo alla lettera a) della FAQ, non ci sono dubbi, ma nel secondo e terzo caso, a rigore, se sostituisco la caldaia con un’altra caldaia non sto facendo una “sostituzione della tipologia del sottosistema di generazione” per cui quello che dici dovrebbe valere solo se sostituisco la caldaia con una PDC, un sistema ibrido, una caldaia a biomassa ecc…(oltre ad almeno una tra distribuzione ed emissione)

            Ed inoltre mi chiedo: cosa vuol dire “sostituzione” con riferimento ai sistemi di distribuzione ed “emissione”?
            Se integro semplicemente degli elementi radianti (con le rispettive linee di distribuzione) senza toccare quelli esistenti, sto facendo “sostituzione” del sistema di emissione e distribuzione?
            Se integro con una termoventilante (con la rispettiva linea di distribuzione) senza toccare i radiatori esistenti, sto facendo “sostituzione” del sistema di emissione e distribuzione?

            Per me, il termine “sostituzione” significa che tolgo quello che c’è per mettere qualcos’altro al suo posto…sbaglio?

          8. Sì certo, quando scrivo sostituzione generatore intendo sostituzione della tipologia di generatore, anche con cambio di vettore energetico, come scritto nella FAQ ovviamente.

            Inoltre si parla di sostituzione. Pertanto anche io penso che se fai integrazione, non stai facendo sostituzione.

  4. Interessante argomento grazie. Le domande (sulla quale AdE non si espone) è per demoricostruzione è: con superbonus posso detrarre tutto l’impianto o solo il 50%?il 50% riguarda tutto l’impianto o solo il generatore?
    Perché il GSE per gli nzeb dice che si può detrarre tutto?

    1. Mi è capitato di suggerire di evitare una demolizione e ricostruzione tramite Superbonus proprio per questo motivo.
      L’art. 11, c. 4 del Dlgs. 28/2011 ripota: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”.
      Sulla base di questo comma, l’Enea nella FAQ Ecobonus 4.C ritiene ammissibile al 65% soltanto la parte di spesa sostenuta per l’impianto che produce la quota di energia termica eccedente il vincolo cogente dato dal Dlgs. 28.
      A meno che non siano pubblicate differenti interpretazioni fornite specificamente per il Superbonus, penso sia cautelativo considerare l’interpretazione dell’ENEA applicabile anche al Superbonus.

  5. Grazie mille. Concordo con la tua interpretazione. Ne approfitto per chiederti un parere: su un condominio minimo composto da tre unità termoautonome sul quale intervengo su oltre il 50% della superficie disperdente e ristrutturo gli impianti solo di due unità mentre una cambia solo generatore, è corretto che per le due dove ristrutturo gli impianti ricado in primo livello?

  6. Ciao Andrea, grazie per aver sollevato l’argomento, c’è molta confusione su questo punto da parte di molti professionisti. Io sono invece convinto che la FAQ 2.31 della serie 2 (agosto 2016) del MISE su Decreto Requisiti Minimi e Linee Guida APE abbia chiarito l’argomento. La risposta del MISE indica che “Gli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili sono definite dal d.lgs. 28/11. Qualora una ristrutturazione importante di primo livello si configuri anche come ristrutturazione rilevante così come definita dal d.lgs. 28/11, allora occorrerà rispettare anche le prescrizioni di quest’ultimo. In caso contrario no.” In base a questo chiarimento, per essere obbligati a rispettare i requisiti di integrazione delle fonti rinnovabili prescritti per un edificio a energia quasi zero (all. 3, par. 1 lettera c del Dlgs. 28/2011), la ristrutturazione di primo livello deve riguardare un edificio di superficie utile superiore a 1000 mq ed essere anche “integrale” (cioè una “ristrutturazione contestuale di tutti gli elementi dell’involucro edilizio, per la totalità della superficie disperdente dell’edificio”, secondo la FAQ 2.2 del MISE della stessa serie), secondo la definizione di ristrutturazione rilevante fornita dallo stesso Dlgs. 28/2011.
    Vale però la pena evidenziare che anche una ristrutturazione importante di secondo livello può essere rilevante (FAQ 2.19 del MISE serie 2), per cui intervenendo sulla totalità dell’involucro (es. cappotto su tutto l’involucro opaco disperdente e sostituzione di tutti gli infissi) in un edificio con superficie utile superiore a 1000 mq, anche senza toccare l’impianto, scattano gli obblighi di integrazione delle rinnovabili richiesti per un edificio a energia quasi zero.

    1. Però cozzerebbe a sua volta con il DM 26 giugno 2015, che chiede la ristrutturazione importante di primo livello per gli nzeb, quindi anche modifica sostanziale dell’impianto.

      Un cane che si morde la coda…

      1. In realtà secondo me non contrasta. E’ soltanto una prescrizione richiesta dal DLgs 28/2011 per tutte le ristrutturazioni rilevanti.
        I requisiti per un NZEB sono di due tipi:
        – uno in termini di prestazione energetica (cioè le verifiche con approccio prestazionale secondo il DM Requisiti Minimi per nuova costruzione/ristrutturazione importante di primo livello rispetto all’edificio di riferimento – lettera b), comma 2, paragrafo 3.3 DM Requisiti minimi)
        – l’altro in termini di integrazione delle rinnovabili secondo il Dlgs. 28/2011 all. 3, par. 1 lettera c.
        Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello che si configurano come “rilevanti” secondo il Dlgs. 28/2011, a mio parere si richiede il solo rispetto del requisito di integrazione delle rinnovabili come per un edificio NZEB (cioè si fa riferimento al solo Dlgs. 28/2011). Non si richiede che tali ristrutturazioni di secondo livello rispettino tutti i requisiti che deve rispettare un NZEB.
        Le verifiche sulla prestazione energetica per tali ristrutturazioni importanti di secondo livello saranno invece di tipo prescrittivo secondo le modalità previste dal DM Requisiti Minimi per tale tipo di ristrutturazioni (H’T per la porzione di involucro interessata, trasmittanze, fattore di trasmissione solare).
        La risposta alla FAQ 2.19 serie 2 del MISE sulle ristrutturazioni importanti di secondo livello, per quanto non sia “legge”, non mi pare lasci molti dubbi: “Gli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili sono definite dal D.lgs.28/11. Qualora una ristrutturazione importante di secondo livello si configuri anche come ristrutturazione rilevante così come definita dal d.lgs. 28/11, allora occorrerà rispettare anche le prescrizioni di quest’ultimo. In caso contrario no.”

    2. Terrei distinto il Dlgs 28/2011 dal DM 26 giugno 2015 (Dlgs 192/2005). Le terminologie nelle due strutture normative sono infatti diverse

  7. Gli impianti si manutengono o si sostituiscono, totalmente o parzialmente, non si “ristrutturano”.
    Gli edifici si ristrutturano, anche pesantemente, e quindi è questa la, sola, condizione che a mio avviso fa scattare l’obbligo di rispetto della norma NZEB.

  8. Abito in un condominio di 3 piani. E’ stato deliberato il cappotto per l’intero involucro, quale trainante. per i trainati solo io intendo sostituire la caldaia, le tubazioni ed i termosifoni.
    Ricadiamo nella ristrutturazione di 1° livello? Dobbiamo adeguarci all’nZEB?
    Secondo me solo se anche gli altri due condomini sostituissero l’intero impianto di riscaldamento. Cosa ne pensa?

  9. buonasera. domanda

    per una ristrutturazione importante di primo livello (monofamiliare di 90m2 – categoria E.1) – Emilia Romagna: è obbligatorio prevedere FER per acqua calda sanitaria e energia elettrica? dal decreto non si intende se è solo per ristrutturazioni “rilevanti” ovvero oltre i 1000m2 di superficie o anche meno

  10. Chiedo gentilmente la seguente informazione: nel caso di acquisto di un edificio a destinazione residenziale attualmente accatastato come unità collabente (è presente solo la struttura dell’edificio: muri, tetto e solai. Non sono presenti impianti e nient’altro), per ristrutturarlo si è obbligati a far rispettare una classe energetica minima all’immobile oppure no? Si è obbligati all’installazione di fonti rinnovabili, compreso il cappotto termico esterno?
    Se possibile, attendo gentile riscontro. Grazie mille. Saluti.

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