Bonus 75% Abbattimento Barriere Architettoniche

Bonus 75 barriere architettoniche

Il comma 42 della legge di bilancio 2022 (L.234/21) ha istituito un nuovo bonus, atto a incentivare quegli interventi edilizi che consentono il superamento delle barriere architettoniche presenti negli edifici.

Il bonus, riservato agli interventi ‘direttamente finalizzati’ al superamento delle barriere architettoniche o alla loro rimozione, è pari al 75% della spesa sostenuta, detraibile in 5 rate uguali.

Al contrario di tutti gli altri bonus edilizi che, con il decreto del 16 Febbraio scorso, non possono più godere di modalità alternative al godimento diretto (Sconto in Fattura e Cessione del Credito) per questi interventi tale opportunità è rimasta in essere.

Trattandosi di una fattispecie completamente nuova (che si inserisce all’art.119-ter del DL34/2020), i massimali di spesa si aggiungono a quelli già in essere per il Bonus Casa (96.000 euro) e per l’Ecobonus (diversi caso per caso).

Per come viene interpretato dalla circolare dell’Agenzia n.17/E del 26/06/23, esistono di fatto due limiti di spesa massima agevolabile: 50.000 euro per ciascuna unità immobiliare per interventi su proprietà esclusive, più 30 o 40 mila euro per ciascuna unità immobiliare per opere condominiali, su proprietà di uso comune.

E’ importante sottolineare che per l’accesso al bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, non è necessario che, al momento, vi sia una reale necessità per la presenza di un soggetto svantaggiato, ma, al contrario, rendere gli alloggi più fruibili è un dovuto atto di civiltà.

Non è nemmeno richiesto che l’intervento rimuova tutte le barriere architettoniche eventualmente presenti, purchè l’intervento in se, per quello che viene messo in atto, risponda ai requisiti del DM 236/1989.

L’unica importante ovvia preclusione riguarda gli immobili nuovi o demoricostruiti; in questi casi si presume che le barriere architettoniche vengano già rimosse in sede progettuale.

E’ evidente che a questo bonus sono interessate sia le imprese che si occupano di ristrutturazione (eliminazione di gradini, formazione di rampe, allargamento di luci di passaggio, adeguamento dei servizi sanitari), che singoli operatori quali i serramentisti, le aziende che installano ascensori e montascale.

Ad esempio, nel caso della sostituzione dei serramenti che potrebbe anche avvenire in regime di edilizia libera, le indicazioni tecniche da rispettare, si traducono in:

  • Luce netta di passaggio per la porta d’accesso di almeno 80 cm
  • Luce netta delle altre porte interne almeno 75 cm
  • Spazi antistanti e retrostanti le porte tali da garantire la rotazione della carrozzina
  • Altezza delle maniglie 90 cm da terra (massimo 95 cm)
  • Altezza delle maniglie per le finestre 115 cm da terra (massimo 130)
  • Massimo dislivello ammesso (quindi anche per le soglie delle portefinestre) 2,5 cm
  • Assenza o eliminazione di spigoli pericolosi
  • Automazione delle funzionalità che non possono essere esercitate autonomamente (apertura degli oscuranti, sollevamento delle tapparelle).

A cura di Ing. Giovanni Tisi

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